I
generici
Cos'è un farmaco equivalente
: Secondo la definizione
data dalla legge finanziaria del 1996 un farmaco equivalente
o generico è un "medicinale a base di uno o più principi
attivi, prodotto industrialmente, non protetto da
brevetto o da certificato protettivo complementare,
identificato dalla denominazione comune internazionale
del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla
denominazione scientifica del medicinale, seguita
dal nome del titolare dell' AIC, che sia bioequivalente
rispetto ad una specialità medicinale già autorizzata
con la stessa composizione quali-quantitativa in principi
attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni
terapeutiche." L'equivalenza terapeutica del farmaco
generico con l'originatore viene stabilita dalle agenzie
regolatorie sulla base di linee guida adottate
a livello internazionale.
La Bioequivalenza: Il D.L. N°219 del
24/04/2006 art.10, comma 5b, definisce il Medicinale
Generico come un medicinale che ha la stessa composizione
qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la
stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento,
nonché una bioequivalenza con il medicinale
di riferimento dimostrata da studi appropriati di
biodisponibilità.
Box 1: Biodisponibilità:
E’ la velocità e la quantità di
principio attivo che si libera nella circolazione
sistemica da una forma farmaceutica e può essere
determinata in base all’AUC: Area Under plasma
concentration-time Curve.(L’AUC è la
misura più attendibile della biodisponibilità)
Le aziende che producono farmaci equivalenti devono
dimostrare che il loro generico è equivalente
per efficacia e sicurezza al farmaco già registrato.
Poiché il principio attivo è lo stesso,
esse non devono presentare tutti i documenti che certificano
l’efficacia clinica, già presentati per
la registrazione della specialità medicinale,
ma solo la “bioequivalenza” del generico.
Per determinare la bioequivalenza esistono delle linee
guida europee (EMEA, European Agency for the valutation
of medicinal products, CPMP/EWP/QWP/1401/98).
Box 2: Bioequivalenza: due prodotti
farmaceutici sono bioequivalenti se la loro biodisponibilità,
in termini di velocità e quantità di farmaco
nella circolazione sistemica, (dopo la somministrazione
di una stessa dose molare) sono simili a tal punto che
i loro effetti clinici possono essere considerati essenzialmente
gli stessi;
*(Vedi: Bollettino D’informazione sui Farmaci,
anno X N.1-2 2003)
Questa linea guida costituisce gli aspetti tecnici della
statistica negli studi di bioequivelenza, obbligatorio
per ottenere le autorizzazioni all’immissione
in commercio di un farmaco generico e ne garantisce
l’equivalenza terapeutica. Al paragrafo 3.6.2
del documento EMEA si definiscono gli intervalli di
accettabilità per i parametri farmaco-cinetici.
Il 90% dell’ intervallo di confidenza per la misura
della biodisponibilità relativa deve trovarsi
entro un intervallo di accettabilità 0.8-1.25,
erroneamente interpretato come ±20%. Questo intervallo
(0.8-1.25) è legato alla variabilità individuale
della popolazione su cui si effettua lo studio.
Va infine osservato che neppure il prodotto originatore
è immutabile nel tempo. Talvolta accade che l’originatore
modifichi le modalità di produzione/formulazione
del proprio prodotto in modo da rendere necessaria la
conduzione di prove di bioequivalenza per escludere
differenze farmacocinetiche importanti. Gli intervalli
di accettabilità utilizzati per queste prove,
e le modalità di conduzione delle prove stesse,
sono del tutto sovrapponibili a quelli applicati per
la registrazione di un generico. La linea guida non
fa distinzione tra “etico” e “generico”
e pertanto non ci sono diversi criteri di valutazione.
La normativa
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1996
Legge 425 |
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Definizione
di Farmaco Generico
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Obbligo di
una riduzione di prezzo di almeno
20% rispetto al farmaco branded |
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1999
Circolare Min.San. |
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I Generici
sono esclusi dallo sconto sul ticket
lordo dovuto dai farmacisti al SSN
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2001
Legge 405 |
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Il rimborso
per i farmaci fuori brevetto è
fissato al prezzo del generico più
basso
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Il medico può
imporre la non sostituibilità
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Farmacista
informa il paziente e consegna il
prodotto al prezzo più basso |
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La differenza
per i prodotti non a prezzo di rimborso
è a carico del paziente |
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2002
Legge 178 |
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Rimborso per
farmaci fuori brevetto è
al prezzo più basso, anche
di farmaci non generici
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2005
Legge 149
Decreto BERSANI |
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Obbligo di
sostituzione anche per la classe
C
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Sconto su SOP
e OTC fino al 20%
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Definizione
di farmaco Equivalente
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2006
D.L.219 |
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Recepimento
del Codce Comunitario
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2007
Legge Finanziaria |
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Liberalizzazione
sconto OTC e SOP
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Il mercato: Il mercato dei farmaci
generici in Italia vale circa il 3.3% del mercato farmaceutico
Italiano, con un valore IMS di oltre 400 milioni di
euro all’anno. Il trend di crescita annuale è
ancora elevato, circa il 35% all’anno. Il prezzo
medio dei prodotti generici è circa la metà
di quello del mercato farmaceutico. Considerando il
numero di confezioni vendute, i farmaci generici rappresentano
invece circa il 7% del mercato farmaceutico. Il peso
dei farmaci generici è ad oggi nel nostro paese
ben al di sotto dei livelli raggiunti in molti altri
paesi europei: in Germania e in Gran Bretagna ad esempio
un farmaco venduto su tre è generico e il mercato
è molto più sviluppato. Una delle ragioni
del ritardo dell’Italia è la maggiore copertura
brevettuale concessa a molti farmaci: molecole di grande
impatto, come Omeprazolo e Sinvastatina, che nel resto
dell’Europa hanno già il corrispondente
generico, in Italia sono invece ancora coperte da brevetto.
I prossimi anni saranno cruciali per lo sviluppo di
un settore che potrebbe rivelarsi determinante per ridurre
la spesa pubblica.